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Ordinanza — n. 20251/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20251/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20251/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: ROMEO DOMENICO nato a LOCRI il 31/12/1978 avverso l'ordinanza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Domenico Romeo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta al giudice dell'esecuzione di dichiarare assorbito il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.) per cui è stato condannato dalla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 7 novembre 2022j in quello di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen.joggetto della medesima sentenza, ed insiste nel ricorso con memoria depositata in corso di procedimento; cita.

Regesto Legislator

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art. 512-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20251/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 512-bis cod. pen.) per cui è stato condannato dalla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 7 novembre 2022j in quello di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen.joggetto della medesima sentenza, ed insiste nel ricorso con memoria depositata in corso di procedimento; cita.

Parole chiave

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truffa in materia di prestazioni frode nel pignoramento appropriazione indebita e appropriazione di poca entità messa in circolazione di monete false acquisto fraudolento tentata truffa

Disposizioni normative citate

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art. 512-bis cod. pen
J4 rh "(rl 1115 A J:" 13q14' Ritenuto che: - come ha rilevato correttamente il giudice dell'esecuzione, la questione del concorso reale o apparente di norme tra i reati di cui all'art. 512-bis e 648-ter.1 cod.
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Testo completo

posto da: ROMEO DOMENICO nato a LOCRI il 31/12/1978 avverso l'ordinanza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Domenico Romeo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta al giudice dell'esecuzione di dichiarare assorbito il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.) per cui è stato condannato dalla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 7 novembre 2022j in quello di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen.joggetto della medesima sentenza, ed insiste nel ricorso con memoria depositata in corso di procedimento; cita.

J4 rh "(rl 1115 A J:" 13q14' Ritenuto che: - come ha rilevato correttamente il giudice dell'esecuzione, la questione del concorso reale o apparente di norme tra i reati di cui all'art. 512-bis e 648-ter.1 cod. pen. avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di cognizione, in cui, invece, il relativo motivo di ricorso - per come risulta dalla sentenza Sez. 6, n. 10934 del 04/10/2024, dep. 2025, che lo ha deciso - era formulato nei seguenti termini ("Il quarto e il quinto motivo contrastano la ritenuta configurabilità dell'ipotesi di reato di cui all'art. 512-bis cod. pen contestata al capo B9) e l'autoriciclaggio di cui al capo B10), avendo la Corte omesso di chiarire quali fossero le provviste di matrice illecita impiegate dal ricorrente nel partecipare all'investimento relativo alla gelateria di Bruggen, intestata fittiziamente a terze persone.

Si lamenta, ancora, la mancata indicazione della sussistenza di un pericolo di applicazione di misure patrimoniali di prevenzione ai propri danni quale presupposto imprescindibile del reato di cui all'art. 512-bis citato"); - non è possibile, pertanto, recuperare mediante incidente di esecuzione una deduzione che non era stata proposta in cognizione, tanto più che il rapporto tra le due fattispecie astratte di reato è complesso (v., per tutte, Sez. 1, n. 39489 del 22/06/2023, Petriccione, Rv. 285123 - 01), e non riducibile alla clausola di riserva ricordata nel ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso P.Q.M