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Ordinanza — n. 20249/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20249/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20249/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: RAINERI FLAVIO nato a MARSALA il 24/04/2000 avverso l'ordinanza del 29/12/2025 del TRIBUNALE di MARSALA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Flavio Raineri ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha respinto l'istanza di continuazione tra reati; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

Regesto Legislator

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art. 635 cod. pen; Ordinanza — n. 20249/2026 — snpen · Corte di Cassazione: posto da: RAINERI FLAVIO nato a MARSALA il 24/04/2000 avverso l'ordinanza del 29/12/2025 del TRIBUNALE di MARSALA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Flavio Raineri ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha respinto l'istanza di continuazione tra reati; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

Parole chiave

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reato continuato sospensione di pena riduzione della pena reiterazione di reati penali piano di esecuzione delle pene proroga della carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod. pen
pen., oltre che quello di cui all'art. 635 cod.
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Testo completo

posto da: RAINERI FLAVIO nato a MARSALA il 24/04/2000 avverso l'ordinanza del 29/12/2025 del TRIBUNALE di MARSALA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Flavio Raineri ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha respinto l'istanza di continuazione tra reati; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che, in presenza di distanze temporale rilevanti (primo reato della sentenza n. 3 commesso nel 2014; reato della sentenza n. 4 commesso nel 2018; reati delle sentenze nn. 1, 2 e 5 commessi nel 2020), non è illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che, al momento di commissione del primo reato, i successivi non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; infatti, "quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali" (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia e altri, Rv. 253664), così come non è illogico il riferimento alla natura non omogenea dei reati della sentenza n. 2 (art. 337, 341-bis cod. pen., oltre che quello di cui all'art. 635 cod. pen.), caratterizzati, peraltro, per loro natura da un dolo di impeto che li rende difficilmente suscettibili di essere sussunti in una volizione unitaria con reati non commessi nel contesto della medesima situazione di fatto, mentre i sei mesi di distanza tra il fatto di cui al n. 1 e quello di cui al n. 5 rendono subeIvalenti le considerazioni del ricorso sulla possibilità di ricavare in essi in fatto una tipologia di condotta ricorrente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M