Ordinanza — n. 20247/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato a CUTRO il 30/08/1968 avverso l'ordinanza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Dante Mannolo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha dichiarato inammissibile l'istanza di continuazione tra reati; Ritenuto che il ricorso è in contrasto con il testo dell'art. 671 cod. proc. pen. che dispone che "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione (...)", come avvenuto nel caso in esame in cui la continuazione tra i reati oggetto dell'istanza era stata chiesta nel processo di merito al giudice di appellojche l'ha respinta con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 15 maggio 2023, a nulla rilevando che, nel decidere il ricorso per cassazione presentato contro tale provvedimento, la Suprema Corte ,con sentenza Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, abbia dichiarato inammissibile il motivo di ricorso sia per mancanza di specificità che per l'inammissibilità a monte del motivo di appello sulla continuazione; l'inammissibilità del ricorso per cassazione sul punto ha l'effetto di rendere, infatti, irrevocabili le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, tra cui vi era, per l'appunto, anche quella relativa alla continuazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20247/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. che dispone che "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione (...)", come avvenuto nel caso in esame in cui la continuazione tra i reati oggetto dell'istanza era stata chiesta nel processo di merito al giudice di appellojche l'ha respinta con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 15 maggio 2023, a nulla rilevando che, nel decidere il ricorso per cassazione presentato contro tale provvedimento, la Suprema Corte ,con sentenza Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, abbia dichiarato inammissibile il motivo di ricorso sia per mancanza di specificità che per l'inammissibilità a monte del motivo di appello sulla continuazione; l'inammissibilità del ricorso per cassazione sul punto ha l'effetto di rendere, infatti, irrevocabili le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, tra cui vi era, per l'appunto, anche quella relativa alla continuazione;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ato a CUTRO il 30/08/1968 avverso l'ordinanza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Dante Mannolo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha dichiarato inammissibile l'istanza di continuazione tra reati; Ritenuto che il ricorso è in contrasto con il testo dell'art. 671 cod. proc. pen. che dispone che "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione (...)", come avvenuto nel caso in esame in cui la continuazione tra i reati oggetto dell'istanza era stata chiesta nel processo di merito al giudice di appellojche l'ha respinta con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 15 maggio 2023, a nulla rilevando che, nel decidere il ricorso per cassazione presentato contro tale provvedimento, la Suprema Corte ,con sentenza Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, abbia dichiarato inammissibile il motivo di ricorso sia per mancanza di specificità che per l'inammissibilità a monte del motivo di appello sulla continuazione; l'inammissibilità del ricorso per cassazione sul punto ha l'effetto di rendere, infatti, irrevocabili le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, tra cui vi era, per l'appunto, anche quella relativa alla continuazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M