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Ordinanza — n. 20232/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20232/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20232/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: VALLE VITO nato a NAPOLI il 22/10/1962 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Valle Vito, condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. 74 del 2000, articolando un unico motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, alla luce del suo ruolo di mero prestanome, poi riproponendo e sviluppando le censure con successiva memoria;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20232/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 10-quater d.lgs. 74 del 2000, articolando un unico motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, alla luce del suo ruolo di mero prestanome, poi riproponendo e sviluppando le censure con successiva memoria;

Parole chiave

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complicità in sottrazione d'imposta omissione del contribuente delitto d'omissione omissione della contabilità esenzione dalla pena favoreggiamento
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Testo completo

posto da: VALLE VITO nato a NAPOLI il 22/10/1962 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Valle Vito, condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. 74 del 2000, articolando un unico motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, alla luce del suo ruolo di mero prestanome, poi riproponendo e sviluppando le censure con successiva memoria;

Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, e peraltro manifestamente infondate in quanto la sentenza impugnata, da leggere unitamente a quella di primo grado, ha spiegato correttamente, per un verso, che la posizione di mero prestanome, affermata nella specie dalla difesa, non costituisce un'esimente, in quanto la carica rivestita implica l'assunzione di una diretta responsabilità anche per gli atti di gestione delegata nei confronti dei terzi anche sotto il profilo degli adempimenti fiscali, e, sotto altro profilo, ha evidenziato che l'attuale ricorrente:

a) già alcuni mesi era amministratore della società per conto della quale sono state effettuate le indebite compensazioni, la "D.S.I. s.r.l."; b) è l'unico ad essersi in concreto avvantaggiato dell'indebita e fraudolenta compensazione, siccome il precedente amministratore, Aldo Pacetta, poi deceduto, aveva dismesso la carica, né vi sono elementi per ritenere quest'ultimo gestore di fatto della "D.S.I. s.r.l.";

c) era persona a conoscenza degli adempimenti fiscali gravanti in relazione all'esercizio di una impresa, essendo da anni titolare di ditta individuale, come attestato da una visura camerale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle,mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.Mut-M 11318PCSEIg9h,r CAN r4VA n3 026 Il Funricw:,. uzAziaitio sWarzia Souk