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Ordinanza — n. 20230/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic challenges to sentencing without specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20230/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the lack of specific legal arguments regarding the sentencing. The appellant challenged the reduced sentence for drug trafficking, but the court found the grievances too generic and devoid of substantive legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: Appeals against sentencing are inadmissible if they lack specific legal grounds and merely offer generic criticisms without supporting facts or legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances sentencing review drug trafficking lack of specific grounds sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

posto da: TRIMBOLI ALESSANDRO ENRICO nato a MILANO il 03/03/1976 avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Trimboli Alessandro, condannato all'esito di giudizio abbreviato per una pluralità di reati di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, analiticamente descritti nei capi 1 e 2, alla pena di un anno di reclusione, in aumento sulla pena di due anni di reclusione ed euro 6.000,00 di multa inflitta con sentenza del Tribunale di Pavia del 25.9.2020, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio;

Considerato che il motivo espone censure non specifiche, perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e non consentite in sede di legittimità, siccome relative al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il giudice di secondo grado, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha correttamente motivato la congruità della pena inflitta ai sensi dell'art. 133 cod. pen., valorizzando la tipologia di sostanza stupefacente (hashish, marijuana e cocaina), il numero delle cessioni, protratte per diversi mesi e con frequenza anche bisettimanale allo stesso cliente, la pluralità degli acquirenti (sette) e la negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ii'mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Antopio goyi-bo Andrea Gentili DEPOSITATA IN CAN iTRIA, 2026 Furcion o Gìu . M ft De Souk