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Ordinanza — n. 20227/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20227/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20227/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: GIGANTI ALFREDO nato a CATANIA il 10/01/1994 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Giganti Alfredo, condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. (capo e), e al risarcimento dei danni per reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo a), 64, 65, 71 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo b), 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo c), e 134, 141 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo d), previa dichiarazione di estinzione del reato in appello, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;

Regesto Legislator

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art. 633 cod. pen; Ordinanza — n. 20227/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 633 cod. pen. (capo e), e al risarcimento dei danni per reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo a), 64, 65, 71 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo b), 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo c), e 134, 141 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo d), previa dichiarazione di estinzione del reato in appello, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;

Parole chiave

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infrazione molto grave portata geografica dell'infrazione altri reati risarcimento alle vittime di reati indennità d'espropriazione danneggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 633 cod. pen
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Testo completo

posto da: GIGANTI ALFREDO nato a CATANIA il 10/01/1994 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Giganti Alfredo, condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. (capo e), e al risarcimento dei danni per reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo a), 64, 65, 71 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo b), 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo c), e 134, 141 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo d), previa dichiarazione di estinzione del reato in appello, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità;

Considerato che il motivo espone censure non specifiche, poiché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché, manifestamente infondate, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in quanto la Corte d'appello ha correttamente spiegato perché ritiene provata la penale responsabilità dell'imputato, e segnatamente perché ritiene che questi abbia realizzato le opere abusive invadendo il fondo di proprietà di una vicina, Concetta Cantarella, richiamando, in particolare, le dichiarazioni dei due figli della persona offesa e dell'ufficiale di polizia giudiziaria intervenuto sul posto (cfr. pagg. 6-7 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle%15mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.M