Cassation court dismisses appeal for drug possession not qualifying as minor offense due to quantity and circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the drug possession should be classified as a minor offense, but the lower court correctly rejected this based on the substantial quantity of marijuana and hashish found, which yielded hundreds of doses. The court ruled that the specific circumstances, including the concealment of drugs and the presence of weighing scales, precluded the minor offense classification under the relevant statutory provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 4 and 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Appeals based on generic legal arguments lacking specific factual support are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
posto da: BELLINA PIETRO nato a RAGUSA il 15/08/1981 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORB 7q /Rilevato che Bellina Pietro, condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della fattispecie di lieve entità;
Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, nonché manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché la condotta di detenzione di droga del tipo marijuana e hashish, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, non può essere qualificata di lieve entità a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sottolineando il considerevole dato quantitativo di sostanza detenuta dall'imputato, dal quale erano ricavabili 720 dosi medie singole di marijuana e 12 dosi medie singole di hashish, la diversa tipologia delle sostanze rinvenute, nonché la complessiva valutazione dei mezzi, modalità e circostanze dell'azione, caratterizzata anche dall'occultamento della droga in un luogo recondito, dalla disponibilità di un bilancino di precisione e di materiale atto al confezionamento delle dosi, nonché di una somma di denaro contante pari a 740,00 euro;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 4mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.MDEPOSITATA IN CANC....rì F zor;j.y ,;griQ illeuzi SktNiA•