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Ordinanza — n. 20224/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity in sentencing complaint under abbreviated procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20224/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Barbetta Ivan inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Barbetta challenged his three-year sentence under an abbreviated procedure where a settlement agreement was reached in the second instance. The court rejected the complaint because it lacked the required legal specificity and was not permitted under the rules governing appeals in abbreviated proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in abbreviated proceedings must be specific and legally grounded; general complaints about sentencing without precise legal arguments are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbreviated procedure sentencing appeal lack of specificity inadmissible appeal procedural costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
309 del 1990, alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 679 cod. pen
23 della legge 110 del 1975, art. 679 cod. pen., ed art.
art. 599-bis cod. proc. pen
309 del 1990, alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un solo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena;

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Testo completo

posto da: BARBETTA IVAN nato a BARI il 02/12/2004 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; i AV/VRilevato che Barbetta Ivan, condannato all'esito di giudizio abbreviato per i reati di cui agli artt. 23 della legge 110 del 1975, art. 679 cod. pen., ed art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un solo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena;

Considerato che il motivo espone doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché contesta, con censure del tutto prive di specificità, la misura della pena inflitta, sebbene il procedimento sia stato definito in secondo grado a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento di concordato con espresso accordo in ordine alla pena finale, e rinuncia agli altri motivi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle emende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAnt)ti Cor Andrea Gentili t{ 4 C3CP0,tiTAITA aN CAN(' 2\026 li Fu/Icon ist4trzì