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Ordinanza — n. 20218/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding prescription defense due to suspended limitation period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20218/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Anzalone Rosalia and Bruno Massimo inadmissible, rejecting their claim that the crime had expired. The appellants argued the offense was prescribed, but the court found the limitation period suspended under Law 103/2017 due to pending building violations. Consequently, the court ruled the defense unfounded and ordered the appellants to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 103, comma 1, lett. b) della legge n. 103 del 2017; The limitation period for prosecution is suspended when the illicit acts remain in existence, preventing the expiration of the statute of limitations during the pendency of criminal proceedings.

Parole chiave

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suspension of limitation period building violations statute of limitations criminal appeal inadmissibility Law 103/2017 procedural costs prescription defense

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. 380 del 2001
Law n. 103 del 2017
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
103 del 2017 dopo la pronuncia della sentenza di condanna sia in primo grado, sia in secondo grado (così Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
103 del 2017 dopo la pronuncia della sentenza di condanna sia in primo grado, sia in secondo grado (così Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep.

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Testo completo

ato a PALERMO il 10/09/1976 ANZALONE ROSALIA nato a PALERMO il 06/02/1976 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; (Rilevato che Bruno Massimo e Anzalone Rosalia, condannati per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. 380 del 2001 alla pena di mesi due di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda, articolando un unico motivo di ricorso, comune ad entrambi e contenuto in un unico atto, deducono vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione alla data della pronuncia della sentenza d'appello;

Considerato che il motivo è manifestamente infondato, perché il reato non poteva considerarsi prescritto alla data della pronuncia della sentenza d'appello, tenuto conto della permanenza degli illeciti edilizi contestati, nonché della applicabilità della sospensione del termine di prescrizione a norma della legge n. 103 del 2017 dopo la pronuncia della sentenza di condanna sia in primo grado, sia in secondo grado (così Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01), posto che la data commesso reato cade il 5 dicembre 2019, e che il termine di prescrizione, pari a cinque anni, per effetto della legge n. 103 del 2017, è rimasto sospeso a partire dal 2 agosto 2024 (data fissata per il deposito della sentenza di primo grado) fino al 24 giugno 2025 (data di pronuncia del dispositivo della sentenza impugnata) (per completezza, può aggiungersi che la sospensione è iniziata a decorrere nuovamente dalla data fissata per il deposito della sentenza di secondo grado, il 22 settembre 2025, fino ad un massimo di un anno e sei mesi);

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corbo I Andrea Gentili DEPOSVT "th, IN CAN(_. 26 FtifiZiO4 ,di.;Lottcì Adorà fluii