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Ordinanza — n. 20217/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for drug trafficking due to inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20217/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting all three grounds raised by the appellant. The appellant argued for acquittal, exclusion of recidivism, and generic mitigating circumstances, but the court found these issues were already fully examined and decided on the merits by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appellant's complaints were not suitable for review at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined and dismissed on the merits without identifying specific errors in the reasoning of the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility review of legality recidivism exclusion generic mitigating circumstances drug trafficking conviction imputazione per reati di stupefacenti traffico di cocaina guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.
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Testo completo

posto da: SANTANGELO VITO nato a PALERMO il 23/03/1979 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Santangelo Vito, condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 8.606,66 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tre motivi di ricorso, deduce, con il primo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di colpevolezza, con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva ed alla conseguente mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio, e, con il terzo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in misura quantomeno equivalente alla recidiva;

Osservato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, perché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici del merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volte a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, giacché la Corte d'appello ha spiegato in modo analitico e congruo perché gli elementi di prova inducono ad affermare la responsabilità penale dell'imputato per il reato a lui ascritto (si vedano, in particolare, le pagg. 3-6 e 12-16 della sentenza impugnata, nelle quali si rimarca, in particolare, che:

a) il 22 aprile 2016, l'imputato si è accordato con Ignazio Aliotta, ossia colui che il 23 aprile 2016 è stato colto dai Carabinieri in possesso di 500 grammi di hashish, di incontrarsi il giorno successivo, mediante colloquio telefonico nel corso del quale quest'ultimo gli chiedeva se si fosse sentito con altro soggetto e quali indicazioni avesse avuto;

b) nelle prime ore del mattino del 23 aprile 2016, l'imputato ed Aliotta si sono ripetutamente sentiti per organizzare un viaggio in pullman;

c) il medesimo 23 aprile 2016, poco più tardi, l'imputato era insieme con Aliotta presso la fermata del pullman, quando quest'ultimo è stato colto dai carabinieri in possesso dell'hashish, suddiviso in cinque panetti;

d) il 28 aprile 2016, l'imputato ha contattato il difensore di Aliotta per farsi carico delle spese legali per la difesa di quest'ultimo e per invitare il professionista a non contattare l'arrestato;

e) il 4 maggio 2016, Aliotta e la madre hanno parlato delle spese legali e la donna ha riferito al figlio di aver parlato con il padre dell'imputato, pregandolo di invitare il figlio a recarsi dal difensore; f)1'8 maggio 2016, la cognata di Aliotta, parlando con questi, ha lasciato intendere come quest'ultimo sia stato arrestato mentre stava effettuando un'attività illecita per conto di altri); Considerato che il secondo ed il terzo motivo espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, in quanto la sentenza impugnata ha dato precisa e congrua rappresentazione delle ragioni dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, dell'applicazione della recidiva e della determinazione della pena, evidenziando le modalità del fatto, i plurimi e gravi precedenti penali (in particolare per associazione per delinquere e per rapina), sia anteriori, sia successivi al fatto oggetto del presente ricorso, indicativi della non occasionalità della condotta delittuosa contestata, e l'assenza di qualsivoglia sintomo di resipiscenza;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.MIN CA 2026 "in