Italian court dismisses appeal for lack of specific facts regarding non-punishment causes under Art. 129.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific factual elements required to verify causes of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a review of non-punishment grounds but offered no concrete details, rendering the complaints generic and outside the scope of Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: An appeal alleging a defect in reasoning regarding causes of non-punishment is inadmissible if the appellant fails to specify the factual elements that would necessitate such a verification.
Parole chiave
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posto da: ZAKA ALBANO nato il 29/12/1989 avverso la sentenza del 12/11/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Zaka Albano, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e comma 4, del d.P.R. 309/90, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;
Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle rmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
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