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Ordinanza — n. 20213/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20213/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a first-instance conviction for embezzlement, arguing violations of non-prosecution clauses, lack of mitigating circumstances, and failure to apply probation. The court rejected these claims as inadmissible because they were either repetitive of previously examined arguments, concerned only the punitive phase without sufficient legal basis, or were raised for the first time in the appeal stage.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must be admissible under strict legal requirements; censure of non-prosecution clauses is inadmissible if the fact lacks particular lightness, and new requests for probation must be formulated in the first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-prosecution clause mitigating circumstances probation suspension procedural defect embezzlement crime Cassation review attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
26, articolando quattro motivi di ricorso, deduce, con il primo ed il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Ordinanza — n. 32310/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogical reasoning regarding mitigating circumstances.
Ordinanza — n. 51357/2023 — snpen
Criminal appeal dismissed as inadmissible due to specific generic mitigating circumstances already granted by prior judgment.
Ordinanza — n. 5591/2024 — snpen
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Ordinanza — n. 19258/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to confront specific appellate court reasoning on sentencing. The appeal was declared inadmissible because the appellant did not address the specific grounds for the appellate court's decision regarding generic mitigating circumstances. The court ruled that generic arguments without specific confrontation render the appeal inadmissible under procedural rules. The appellant must pay court costs and a fine to the penalty fund. This decision establishes that generic legal arguments must be specifically targeted at the court's actual reasoning to be admissible. The key issue is the procedural requirement to confront specific appellate reasoning rather than making generic objections. The court emphasized that vague arguments do not meet the threshold for admissibility in cassation proceedings.
Ordinanza — n. 4695/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal for attempted burglary due to generic grounds and lack of specific legal criticism.

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Testo completo

posto da: COZZA SIMONE ROCCO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 02/03/1988 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;AlRilevato che Cozza Simone Rocco, condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26, articolando quattro motivi di ricorso, deduce, con il primo ed il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con il terzo, violazione di legge con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con il quarto, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena;

Osservato che il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che i giudici di merito hanno escluso la particolare tenuità del fatto facendo correttamente riferimento all'entità della somma indebitamente percepita a danno dell'Erario, pari complessivamente a 7.100,66 euro, attraverso una condotta protratta per un anno (dal febbraio 2020 al febbraio 2021);

Ritenuto che il terzo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, posto che la Corte d'appello ha negato, con corretta motivazione, il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la presenza di precedenti penali a carico del medesimo; Considerato che il quarto motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, perché inerenti a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza, poiché la richiesta di concessione della sospensione condizionale non risulta formulata in sede di appello;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ttmmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P P.Q.M