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Ordinanza — n. 20207/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20207/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20207/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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da: GANZOUI ACHREF (CUI 05WW1DC) nato a REGGIO CALABRIA il 28/06/2000 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Ganzoui Achref, condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce, violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'eccessività del trattamento sanzionatorio; Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, siccome relative al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, nonché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, in quanto il giudice di secondo grado ha correttamente motivato perché non è possibile riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche e perché la pena irrogata dal giudice di primo grado, di sei mesi superiore al minimo edittale ed in assenza di pena pecuniaria, è equa ai sensi dell'art. 133 cod. pen., valorizzando, in particolare, l'assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell'attuale ricorrente, il quantitativo di stupefacente sequestrato e il numero delle dosi rinvenute nella disponibilità del medesimo;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 20207/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce, violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'eccessività del trattamento sanzionatorio; Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, siccome relative al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, nonché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, in quanto il giudice di secondo grado ha correttamente motivato perché non è possibile riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche e perché la pena irrogata dal giudice di primo grado, di sei mesi superiore al minimo edittale ed in assenza di pena pecuniaria, è equa ai sensi dell'art. 133 cod. pen., valorizzando, in particolare, l'assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell'attuale ricorrente, il quantitativo di stupefacente sequestrato e il numero delle dosi rinvenute nella disponibilità del medesimo;

Parole chiave

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attenuazione della pena riduzione della pena revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale aggravamento della pena esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

da: GANZOUI ACHREF (CUI 05WW1DC) nato a REGGIO CALABRIA il 28/06/2000 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Ganzoui Achref, condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce, violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'eccessività del trattamento sanzionatorio; Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, siccome relative al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, nonché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, in quanto il giudice di secondo grado ha correttamente motivato perché non è possibile riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche e perché la pena irrogata dal giudice di primo grado, di sei mesi superiore al minimo edittale ed in assenza di pena pecuniaria, è equa ai sensi dell'art. 133 cod. pen., valorizzando, in particolare, l'assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell'attuale ricorrente, il quantitativo di stupefacente sequestrato e il numero delle dosi rinvenute nella disponibilità del medesimo;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.M1,15. 2026 e Sorbii