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Ordinanza — n. 20204/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20204/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20204/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PHA nato il 28/01/2003 TOURABI JALAL nato il 08/07/1980 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO E Rilevato che Moustapha Ghizlane e Jalal Tourabi ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 18 settembre 2025, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di furto pluriaggravato, anche dalla recidiva specifica per entrambi, commesso in Genova il 29 gennaio 2025. Considerato che, con il motivo unico proposto, con il quale ci si duole dell'eccessività della pena applicata, determinata in misura sproporzionata rispetto al fatto commesso e, comunque, senza tener conto delle condizioni di vita dei ricorrenti, è generico, non consentito in questa sede e, comunque, manifestamente infondato, posto che il giudice di merito ha adeguatamente adempiuto all'obbligo di indicare le ragioni poste a sostegno delle scelte dosimetriche compiute attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr., pag. 2 della sentenza impugnata); che vige, infatti, in materia il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena, sia in relazione alla determinazione della pena base sia in relazione alla determinazione degli aumenti e delle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti sia in relazione agli incrementi sanzionatori da applicare per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che la stessa non è censurabile con ricorso per cassazione ove il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni sottese alle scelte operate, come avvenuto nel caso di specie.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20204/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, con il motivo unico proposto, con il quale ci si duole dell'eccessività della pena applicata, determinata in misura sproporzionata rispetto al fatto commesso e, comunque, senza tener conto delle condizioni di vita dei ricorrenti, è generico, non consentito in questa sede e, comunque, manifestamente infondato, posto che il giudice di merito ha adeguatamente adempiuto all'obbligo di indicare le ragioni poste a sostegno delle scelte dosimetriche compiute attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr., pag. 2 della sentenza impugnata); che vige, infatti, in materia il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena, sia in relazione alla determinazione della pena base sia in relazione alla determinazione degli aumenti e delle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti sia in relazione agli incrementi sanzionatori da applicare per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che la stessa non è censurabile con ricorso per cassazione ove il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni sottese alle scelte operate, come avvenuto nel caso di specie.

Parole chiave

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altri capi d'accusa crimine gravi addebiti penali truffa aggravata altri reati recidiva nell'infrazione
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Testo completo

PHA nato il 28/01/2003 TOURABI JALAL nato il 08/07/1980 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Moustapha Ghizlane e Jalal Tourabi ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 18 settembre 2025, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di furto pluriaggravato, anche dalla recidiva specifica per entrambi, commesso in Genova il 29 gennaio 2025. Considerato che, con il motivo unico proposto, con il quale ci si duole dell'eccessività della pena applicata, determinata in misura sproporzionata rispetto al fatto commesso e, comunque, senza tener conto delle condizioni di vita dei ricorrenti, è generico, non consentito in questa sede e, comunque, manifestamente infondato, posto che il giudice di merito ha adeguatamente adempiuto all'obbligo di indicare le ragioni poste a sostegno delle scelte dosimetriche compiute attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr., pag. 2 della sentenza impugnata); che vige, infatti, in materia il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena, sia in relazione alla determinazione della pena base sia in relazione alla determinazione degli aumenti e delle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti sia in relazione agli incrementi sanzionatori da applicare per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che la stessa non è censurabile con ricorso per cassazione ove il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni sottese alle scelte operate, come avvenuto nel caso di specie.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mk PI Il Purerin 10 iJdOsAriO