Ordinanza — n. 20199/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIO nato a GENOVA il 30/08/1999 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO E Rilevato che Fabrizio Piccardo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 28 ottobre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 624-bis, secondo comma, e 99, secondo comma, cod. pen, commesso in Gabicce Mare il 23 luglio 2021. Considerato che l'unico motivo proposto - con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena - è inammissibile in quanto affidato a deduzioni assolutamente generiche, per indeterminatezza e per aspecificità, in quanto prive di qualsivoglia confronto, men che meno critico, con il tenore della motivazione, per nulla scorretta in diritto o carente o illogica, rassegnata nella sentenza impugnata a sostegno della statuizione censurata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.Mr" DEPOSITATA IN CANr::-' , .1...ER1A U 2026 Fum Sontis
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20199/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 81, secondo comma, 624-bis, secondo comma, e 99, secondo comma, cod. pen, commesso in Gabicce Mare il 23 luglio 2021. Considerato che l'unico motivo proposto - con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena - è inammissibile in quanto affidato a deduzioni assolutamente generiche, per indeterminatezza e per aspecificità, in quanto prive di qualsivoglia confronto, men che meno critico, con il tenore della motivazione, per nulla scorretta in diritto o carente o illogica, rassegnata nella sentenza impugnata a sostegno della statuizione censurata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.Mr" DEPOSITATA IN CANr::-' , .1...ER1A U 2026 Fum Sontis
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
IO nato a GENOVA il 30/08/1999 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Fabrizio Piccardo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 28 ottobre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 624-bis, secondo comma, e 99, secondo comma, cod. pen, commesso in Gabicce Mare il 23 luglio 2021. Considerato che l'unico motivo proposto - con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena - è inammissibile in quanto affidato a deduzioni assolutamente generiche, per indeterminatezza e per aspecificità, in quanto prive di qualsivoglia confronto, men che meno critico, con il tenore della motivazione, per nulla scorretta in diritto o carente o illogica, rassegnata nella sentenza impugnata a sostegno della statuizione censurata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.Mr" DEPOSITATA IN CANr::-' , .1...ER1A U 2026 Fum Sontis