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Sentenza — n. 20196/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20196/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20196/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro dell'8 giugno 2023, ha rideterminato la pena inflitta a Elmo Olivieri per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al capo a), punto 1), par. IV e V, commesso nella qualità di amministratore della Anteprima S.r.l., dichiarata fallita il 23 luglio 2013.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20196/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La non manifesta infondatezza del ricorso, quanto all'assorbente primo motivo, consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione ed impone il rilievo delle cause di non punibilità, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., e la conseguente loro dichiarazione (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266): nella specie la prescrizione del reato contestato all'imputato, maturata il 23 gennaio 2026, senza che siano state riscontrate sospensioni del relativo corso.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie lotta contro la frode truffa in materia di credito pagamento dell'emolumento abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
La non manifesta infondatezza del ricorso, quanto all'assorbente primo motivo, consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione ed impone il rilievo delle cause di non punibilità, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., e la conseguente loro dichiarazione (Sez.
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Testo completo

osto da: OLIVIERI ELMO nato a VERUCCHIO il 03/11/1949 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro dell'8 giugno 2023, ha rideterminato la pena inflitta a Elmo Olivieri per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al capo a), punto 1), par. IV e V, commesso nella qualità di amministratore della Anteprima S.r.l., dichiarata fallita il 23 luglio 2013.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Elmo Olivieri, denunciando, con due motivi, violazioni di legge e vizi di motivazione in punto di riconoscimento al ricorrente della qualifica di autentico gestore e non di 'mera testa di legno' della società fallita e in punto di dosimetria della pena applicatagli.

3. Con il motivo nuovo, articolato con la memoria depositata in data 23 marzo 2026, il difensore del ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del reato in data 23 gennaio 2026.

4. Il ricorso è infondato ma non inammissibile. 4.1. Con l'indicazione degli elementi fattuali, riportati alla pag. 10 della sentenza impugnata, deponenti per il consapevole ruolo gestorio svolto dal ricorrente nell'ambito della Antemprima S.r.l., della quale egli era stato socio unico dal 5 agosto 2010 alla data del fallimento, la Corte di appello si è attenuta alle indicazioni direttive di questa Corte secondo cui è amministratore apparente solo chi si presti a ricoprire 'sulla carta' il ruolo di gestore della società e referente legale di essa, non chi, pur senza compiere attività materiali, abbia autorizzato altri a compiere operazioni suscettibili di mettere in pericolo l'integrità del patrimonio sociale, così dimostrando di avere padronanza e dominio delle questioni aziendali. 4.2.

La non manifesta infondatezza del ricorso, quanto all'assorbente primo motivo, consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione ed impone il rilievo delle cause di non punibilità, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., e la conseguente loro dichiarazione (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266): nella specie la prescrizione del reato contestato all'imputato, maturata il 23 gennaio 2026, senza che siano state riscontrate sospensioni del relativo corso.

5. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio P.Q.M