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Ordinanza — n. 20192/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20192/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20192/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: MICUCCI GIORDANO nato a GABICCE MARE il 23/04/1962 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO E - Rilevato che Giordano Micucci ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 21 ottobre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto pluriaggravato commesso il 23 giugno 2019 in danno di un distributore automatico di bevante e generi alimentari collocato all'interno di un edificio pubblico, segnatamente del Liceo Artistico "Cantalamessa" di Macerata. - Ritenuto che l'unico motivo proposto, che denuncia violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato, posto che, stando al combinato disposto di cui agli artt. 624, terzo comma, e 625, primo comma, n. 7 cod. pen., il delitto di furto commesso in stabilimenti pubblici è procedibile d'ufficio; che, in ogni caso, sussiste valida querela, dovendo farsi applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini della validità della querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria, la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire l'autore del reato è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato su richiesta della persona offesa, come "verbale di ricezione di querela orale" (Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022, Saottini, Rv. 282816 - 01). - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20192/2026 — snpen · Corte di Cassazione: - Ritenuto che l'unico motivo proposto, che denuncia violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato, posto che, stando al combinato disposto di cui agli artt. 624, terzo comma, e 625, primo comma, n. 7 cod. pen., il delitto di furto commesso in stabilimenti pubblici è procedibile d'ufficio; che, in ogni caso, sussiste valida querela, dovendo farsi applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini della validità della querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria, la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire l'autore del reato è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato su richiesta della persona offesa, come "verbale di ricezione di querela orale" (Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022, Saottini, Rv. 282816 - 01). - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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furto di lieve entità reato di poca entità licenziamento per furto minaccia alla sicurezza pubblica verdetto di colpevolezza furto per mestiere
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Testo completo

posto da: MICUCCI GIORDANO nato a GABICCE MARE il 23/04/1962 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Giordano Micucci ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 21 ottobre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto pluriaggravato commesso il 23 giugno 2019 in danno di un distributore automatico di bevante e generi alimentari collocato all'interno di un edificio pubblico, segnatamente del Liceo Artistico "Cantalamessa" di Macerata. - Ritenuto che l'unico motivo proposto, che denuncia violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato, posto che, stando al combinato disposto di cui agli artt. 624, terzo comma, e 625, primo comma, n. 7 cod. pen., il delitto di furto commesso in stabilimenti pubblici è procedibile d'ufficio; che, in ogni caso, sussiste valida querela, dovendo farsi applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini della validità della querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria, la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire l'autore del reato è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato su richiesta della persona offesa, come "verbale di ricezione di querela orale" (Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022, Saottini, Rv. 282816 - 01). - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q P.Q.M