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Ordinanza — n. 20185/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20185/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20185/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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da: HLAYBA RACHID nato il 21/04/1985 avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO E Rilevato che Hlayba Rachid ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 27 ottobre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di rissa commesso in data 19 dicembre 2017 in Seregno. Considerato che il motivo unico proposto, che denuncia vizio di motivazione in riferimento alla mancata dichiarazione di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per insufficienza di prove in ordine alla commissione della condotta illecita, è generico, atteso che, come chiarito nella sentenza impugnata, molteplici elementi probatori, tra i quali la presenza dell'imputato sul luogo dei fatti e la dinamica descritta dagli operanti, non escludevano la sua partecipazione attiva alla rissa. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MMet Santi4

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20185/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo unico proposto, che denuncia vizio di motivazione in riferimento alla mancata dichiarazione di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per insufficienza di prove in ordine alla commissione della condotta illecita, è generico, atteso che, come chiarito nella sentenza impugnata, molteplici elementi probatori, tra i quali la presenza dell'imputato sul luogo dei fatti e la dinamica descritta dagli operanti, non escludevano la sua partecipazione attiva alla rissa. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MMet Santi4

Parole chiave

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violazione del segnale luminoso guida recidiva in stato di ebbrezza partecipazione al reato responsabilità per incidente stradale risarcimento per atto illecito commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Considerato che il motivo unico proposto, che denuncia vizio di motivazione in riferimento alla mancata dichiarazione di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

da: HLAYBA RACHID nato il 21/04/1985 avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Hlayba Rachid ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 27 ottobre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di rissa commesso in data 19 dicembre 2017 in Seregno. Considerato che il motivo unico proposto, che denuncia vizio di motivazione in riferimento alla mancata dichiarazione di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per insufficienza di prove in ordine alla commissione della condotta illecita, è generico, atteso che, come chiarito nella sentenza impugnata, molteplici elementi probatori, tra i quali la presenza dell'imputato sul luogo dei fatti e la dinamica descritta dagli operanti, non escludevano la sua partecipazione attiva alla rissa. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MMet Santi4