Ordinanza — n. 20177/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARilevato che Ma Chunlan ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 25 novembre 2025, che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi riguardi per il reato continuato di cui all'art. 495 cod. pen., commesso in Prato il 10 luglio 2019, previa concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflittale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 20177/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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posto da: MA CHUNLAN nato il 20/09/1978 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rilevato che Ma Chunlan ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 25 novembre 2025, che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi riguardi per il reato continuato di cui all'art. 495 cod. pen., commesso in Prato il 10 luglio 2019, previa concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflittale;
2. Considerato che il motivo unico di ricorso, nella parte in cui lamenta la mancata applicazione officiosa della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è generico e manifestamente infondato, posto che secondo la giurisprudenza di questa Corte, con il ricorso per cassazione è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 - 01); onere allegatorio cui, tuttavia, la ricorrente non ha adempiuto con la dovuta specificità.
3. Considerato che le censure, articolate con lo stesso motivo, relative alla determinazione della pena sono manifestamente infondate, in quanto il giudice di merito si è attenuto al principio di diritto secondo cui, ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione, solo una volta determinata la pena per il reato base, la stessa dovendo essere poi aumentata per la continuazione (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, Ahlal, Rv. 272211 - 01).
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
P.Q.MDEP0,-S,ITATIA Il consigliere estensore IN cAfti Li L A11 Pre Irene Scordamaglia 2026 Alfredo iAl¦MAA SsAAdaAAAA;vai