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Ordinanza — n. 20176/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20176/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20176/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rilevato che Mohamed El Mhadbi ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 18 dicembre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di furto aggravato commesso in Livorno il 20 settembre 2021. 2.1. Ritenuto che il motivo unico di ricorso, che attinge l'affermazione di sua responsabilità, è inammissibile, posto che, in disparte il rilievo che non è possibile dedurre la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e) , stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20176/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965), senza enucleare alcuna specifica ed inopinabile aporia logica o alcun evidente fraintendimento delle prove medesime tale da creare una rottura irreparabile nel tessuto logico della motivazione complessivamente considerata.

Parole chiave

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furto di lieve entità crimine imputazione di furto rapina qualificata delitto reato flagrante

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Ritenuto che il motivo unico di ricorso, che attinge l'affermazione di sua responsabilità, è inammissibile, posto che, in disparte il rilievo che non è possibile dedurre la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt.
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Testo completo

posto da: EL MHADBI MOHAMED nato il 10/07/1985 avverso la sentenza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rilevato che Mohamed El Mhadbi ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 18 dicembre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di furto aggravato commesso in Livorno il 20 settembre 2021. 2.1. Ritenuto che il motivo unico di ricorso, che attinge l'affermazione di sua responsabilità, è inammissibile, posto che, in disparte il rilievo che non è possibile dedurre la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e) , stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), le censure cui esso è affidato costituiscono pedissequa riproduzione delle corrispondenti censure dedotte in appello — essendo, quindi, articolate senza alcuna effettiva critica al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521) -e agitano argomenti che si appuntano soltanto sulla mancanza di persuasività, sull'inadeguatezza e sull'assenza di rigore o di puntualità del ragionamento seguito dalla Corte di appello, anche in riferimento al significato assegnato alle prove stesse (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965), senza enucleare alcuna specifica ed inopinabile aporia logica o alcun evidente fraintendimento delle prove medesime tale da creare una rottura irreparabile nel tessuto logico della motivazione complessivamente considerata.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M