Ordinanza — n. 20173/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARilevato che Nicola Lenti ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 3 novembre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto pluriag gravato commesso in Livorno il 2 gennaio 2023. Considerato che il proposto motivo unico, che denuncia il vizio di motivazione in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, che è eminentemente di merito (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); principio, questo, cui il giudice censurato si è, in effetti, attenuto (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20173/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il proposto motivo unico, che denuncia il vizio di motivazione in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, che è eminentemente di merito (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); principio, questo, cui il giudice censurato si è, in effetti, attenuto (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Parole chiave
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posto da: LENTI NICOLA nato a LIVORNO il 25/03/2003 avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rilevato che Nicola Lenti ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 3 novembre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto pluriag gravato commesso in Livorno il 2 gennaio 2023.
2. Considerato che il proposto motivo unico, che denuncia il vizio di motivazione in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, che è eminentemente di merito (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); principio, questo, cui il giudice censurato si è, in effetti, attenuto (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. P.Q.M