Italian Supreme Court dismisses appeal for burglary and recidiva due to lack of specific legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lighter classification of theft and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specific correlation with the grounds of the contested decision to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when they consist of generic considerations that merely repeat arguments already dismissed by the lower court without providing a specific, reasoned critique of the judgment's legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: CALAMIA FRANCESCO nato a CASTELVETRANO il 04/10/1984 avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 4204/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Francesco Calamia ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto in abitazione (capo 1), violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (capo 2) e minaccia (capo 3).
Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione sia quanto alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi meno grave di furto aggravato, che alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen., con regime di prevalenza rispetto alla contestata recidiva — è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Considerato che il ricorso è fatto di considerazioni generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le censure considerare non specifiche ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ;
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inam P.Q.M