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Ordinanza — n. 20094/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and indeterminate grounds violating procedural requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20094/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the second-instance conviction inadmissible. The appellant argued for nullity based on a vague claim of insufficient motivation in the lower court's judgment. The court rejected this because the appeal lacked specific elements required by law to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements necessary for the reviewing judge to exercise its supervisory function.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds indeterminate motivation procedural requirements supervisory power nullity claim second instance accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla nullità della sentenza è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

nato a BARI il 30/12/1974 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 4024/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Nicola Pallone ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 223-216 co. 1 n.1, 219 co.2 n.1 legge fall. (capo 1); e agli artt. 223-216 co.1 n.2, 219 co.2 n. 1 legge fall. (capo 2). Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla nullità della sentenza è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissib P.Q.M