Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for procedural violation and lack of mitigating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Ibdili Fathi and Marco Grecuccio inadmissible regarding their conviction for aggravated theft with recidivism. The appellants argued for the precedence of generic mitigating circumstances, but the court noted these were already granted in the first instance and that recidivism legally precludes such precedence. Consequently, the court rejected the vague complaints about the appellate court's discretionary evaluation of sentencing comparisons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 69 c.p.: Appeals challenging the non-precedence of generic mitigating circumstances are inadmissible when such circumstances were already granted in the first instance or when recidivism legally bars their application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a GALATINA il 06/11/1990 FATHI IBDILI nato il 01/04/1984 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 4017-2026 - Udienza del 29/04/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Ibdili Fathi e Marco Grecuccio ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato, con recidiva reiterata infraquinquennale per Fathi. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche— non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché: - in alcuni punti lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che invece il Tribunale aveva concesso già; - quando pure si riferisce al giudizio di comparazione, lo fa in termini del tutto aspecifici, trascurando di evidenziare vizi di sorta nella motivazione della Corte territoriale, che ha offerto una giustificazione pienamente rispondente ai dettami della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); - Fathi non si avvede che il riconoscimento della recidiva reiterata osta alla prevalenza ex art. 69, u.c. cod. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M