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Ordinanza — n. 20088/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding aggravated mafia method.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20088/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal merely reiterated arguments already rejected by the appellate court without providing new specific reasoning. The appellant challenged the recognition of the aggravated penalty for the mafia method, but the court found the lower court's decision logically coherent and legally correct based on the objective nature of the expressions used. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific and merely repeat arguments already disallowed by the lower court, failing to perform the critical function required by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal mafia method aggravation lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds procedural dismissal minaccia nel diritto penale sanzione penale istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

to a CATANIA il 13/05/1995 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 3881/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Mario Sicali ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di minaccia aggravata dal metodo mafioso. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso — è manifestamente infondato in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, poiché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Che, invero, la Corte territoriale ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, data l'obiettiva portata delle espressioni proferite, evidenziando l'irrilevanza sia del contesto emotivo dell'imputato, sia della giovane età dello stesso (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammis P.Q.M