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Ordinanza — n. 20085/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20085/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20085/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: MEDURI DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 30/08/1960 avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; NN, NN, \N-NN,RG 3851/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Domenico Meduri ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al travisamento della prova — è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20085/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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sufficienza della testimonianza prove irrilevanti trasmissione delle prove corrispondenza con il difensore testimone a discarico prove acquisite tramite sorveglianza
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Testo completo

posto da: MEDURI DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 30/08/1960 avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; NN, NN, \N-NN,RG 3851/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Domenico Meduri ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al travisamento della prova — è manifestamente infondato.

In particolare, giova ricordare che il vizio dedotto consiste nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, quando il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni, sicché, deve ritenersi inammissibile il motivo - come quello sub iudice - contenente solo una generica evocazione della prova che si pretende travisata (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;

Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inam P.Q.ME1 d 6 •