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Ordinanza — n. 20083/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20083/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20083/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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JAVIER TITO ( CUI 022DFBK ) nato il 05/03/1977 LOZANO OCHOA HELEN GERALDINE ( CUI 062A0MJ ) nato il 21/07/1996 RAMIREZ BAZAN IVAN YONELL ( CUI 035ASNU ) nato il 06/07/1991 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; NNRG 3832/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Javier Tito Ramirez Alonzo, Helen Geraldine Lozano Ochoa e Ivan Yonelt Ramirez Bazan ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 624- 625 co. 1 nn. 2, 4, 5 cod. pen. (capo 1) e artt. 81 cpv., 110, 493 ter cod. pen. (capo 2).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20083/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624- 625 co. 1 nn. 2, 4, 5 cod. pen. (capo 1) e artt. 81 cpv., 110, 493 ter cod. pen. (capo 2).

Parole chiave

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imputazione di furto prove acquisite tramite sorveglianza reati contro la sfera personale riservata testimonianza della vittima reato flagrante favoreggiamento
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Testo completo

JAVIER TITO ( CUI 022DFBK ) nato il 05/03/1977 LOZANO OCHOA HELEN GERALDINE ( CUI 062A0MJ ) nato il 21/07/1996 RAMIREZ BAZAN IVAN YONELL ( CUI 035ASNU ) nato il 06/07/1991 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; NNRG 3832/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Javier Tito Ramirez Alonzo, Helen Geraldine Lozano Ochoa e Ivan Yonelt Ramirez Bazan ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 624- 625 co. 1 nn. 2, 4, 5 cod. pen. (capo 1) e artt. 81 cpv., 110, 493 ter cod. pen. (capo 2).

Rilevato che tutti e tre i ricorsi — che deducono, con unico motivo, violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità — sono manifestamente infondati in quanto basati su un unico argomento, che si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, poiché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Che, invero, la Corte territoriale ha fornito motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla conferma della responsabilità penale degli odierni ricorrenti, evidenziando come il quadro accusatorio trovi conferma non soltanto nel riconoscimento vocale operato dagli agenti di p.g. mediante l'ascolto delle tracce audio acquisite attraverso intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura — come invece sostenuto dalla difesa —, ma anche in ulteriori elementi di riscontro, tra i quali le riprese delle videocamere di sorveglianza di uno sportello bancomat, presso il quale gli imputati stavano tentando di prelevare denaro a seguito di altro furto commesso poco prima presso il vicino supermercato Esselunga di Carrara (cfr. pagg. 4-7 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inam P.Q.M