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Ordinanza — n. 20077/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissible generic grounds regarding appellate court's failure to address specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20077/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the appellant's grounds were deemed entirely generic and thus inherently inadmissible. The appellant argued that the appellate court failed to address specific claims regarding evidence and subjective elements of fraud, but the court held these arguments lacked concrete legal basis. Consequently, the court ruled that generic grounds remain subject to inadmissibility sanctions regardless of whether the appellate court explicitly sanctions them, preventing further review.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Generic appeal grounds are inherently inadmissible, and the appellate court's failure to address them does not create a defect of motivation subject to cassation review.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissibility sanction defect of motivation appellate review cassation inadmissibility motivi di cassazione bancarotta fraudolenta allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa
Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta
Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara
262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv.
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Testo completo

posto da: AGOSTA ANTONINO nato a SCICLI il 24/11/1967 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 3782/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Antonino Agosta ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta documentale continuata e in concorso. Ritenuto che tutti i motivi di ricorso - che lamentano, rispettivamente: vizio di motivazione quanto all'omessa risposta della Corte di appello ai motivi devoluti con l'atto di gravame (primo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione quanto al travisamento della prova (secondo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato di bancarotta fraudolenta documentale (terzo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (quarto motivo); - sono inammissibili giacché i motivi di appello corrispondenti erano del tutto generici e, quindi, geneticamente inammissibili, sicché la Corte territoriale poteva non prenderli in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile a una causa di inammissibilità originaria del gravame di merito.

I motivi generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione, donde il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi così viziati in radice non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M