Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments failed to provide a specific, reasoned critique of the lower court's decisions. The appellant merely reiterated points already rejected at the appellate level without addressing the legal reasoning regarding subjective elements, recidivism, or sentencing. Consequently, the court upheld the original conviction and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must contain specific arguments distinct from those already rejected below; mere repetition of rejected points renders them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
IANO nato a CATANIA il 13/08/1980 avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 3756/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Musumeci Sebastiano ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui all'art. 75 co. 2 D.Igs. 159/2011 (capo 1); art. 73 D.Igs. 159/2011 (capo 2); art. 337 cod. pen. (capo 3); art. 495 cod. pen. (capo 4);
Rilevato che il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso — che deducono, rispettivamente: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen. (primo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 337 cod, pen. (secondo motivo); vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva (terzo motivo); vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio (quarto motivo) — sono tutti inammissibili dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili í motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Ritenuto che tali motivi di ricorso sono parimenti manifestamente infondati in quanto basati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608;
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Che, invero, la Corte territoriale ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta sia in ordine alla riconducibilità delle condotte poste in essere dall'imputato alla fattispecie del delitto di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale di cui all'art. 495 cod. pen. (cfr. pagg. 4-6 della sentenza impugnata), sia in ordine alla qualificazione della condotta della fuga alla guida di un veicolo quale integrazione dell'elemento materiale del reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen. (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).
La Corte di merito ha, altresì, evidenziato, con motivazione immune da vizi logici, le ragioni poste a fondamento del riconoscimento della recidiva reiterata e infraquinquennale, nonché ha congruamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto adeguato dai giudici territoriali, in quanto determinato in misura prossima al minimo edittale previsto per il reato più grave - quello di cui al capo 4 d'imputazione - e tenuto conto della concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammis P.Q.M