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Ordinanza — n. 20072/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific challenge regarding sentencing calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20072/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground challenged the sentencing calculation without addressing the specific legal ratio decidendi of the lower court. The appellant argued a violation of motivation regarding the discrepancy between the first instance's one-year sentence and the appellate court's three-year sentence for aggravating circumstances. The court ruled that the appellate court merely confirmed the first instance's penalty in its operative part while correcting a clerical error in the reasoning, thus negating any claim of reformatio in peius.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the party fails to confront the specific legal reasoning of the contested judgment, particularly when the lower court's operative decision confirms the original penalty despite a discrepancy in the motivational section.

Parole chiave

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inadmissibility appeal reformatio in peius sentencing calculation clerical error correction motivation discrepancy revisione della sentenza penale aggravamento della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

posto da: FAUSTI LUIGI nato a BRESCIA il 20/06/1963 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 3559-2026 - Udienza del 29/04/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Luigi Fausti ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia, che, decidendo su rinvio della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 61 nn. 1 e 5, 423 e 425 cod. pen. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto alla valutazione svolta dal giudice del rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio — è inammissibile perché la Corte del rinvio ha preso atto del mandato della prima sezione penale, che aveva individuato l'errore "percettivo" in cui era incorsa la prima Corte di appello quando aveva indicato, in motivazione, la pena di mesi tre di reclusione in aumento per le aggravanti, poi confermando la sentenza di primo grado che, invece, aveva indicato in un anno la pena per le due aggravanti.

Con l'annullamento con rinvio alla Corte di appello era demandato il compito di chiarire l'anomalia e la difformità tra dispositivo e motivazione, senza alcun vincolo circa l'individuazione del quantum di aumento se non quello di non poter infliggere una pena superiore a quella individuata dal giudice di primo grado, in quanto non vi era appello della parte pubblica. Erra, quindi, il ricorrente quando sostiene che vi sarebbe stata una reformatio in peius, in quanto la prima sentenza di appello non aveva stabilito che la pena andasse mitigata, ma aveva semplicemente errato nel riportare il quantum di pena della sentenza di primo grado, manifestando, poi, la propria volontà nel dispositivo, dove il trattamento sanzionatorio era stato confermato.

D'altra parte il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva sancito l'inammissibilità dell'appello per genericità sul punto specifico della quantificazione degli aumenti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissib P.Q.M