Ordinanza — n. 20071/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: SCHIAVONE ANDREA nato a TERRACINA il 30/07/1983 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 3555/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Andrea Schiavone ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia che, parzialmente riformando la sentenza pronunciata in primo grado, ha disapplicato la recidiva con conseguente rideterminazione della pena e ha confermato per il resto la condanna per tre episodi di furto aggravato.; Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20071/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: SCHIAVONE ANDREA nato a TERRACINA il 30/07/1983 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 3555/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Andrea Schiavone ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia che, parzialmente riformando la sentenza pronunciata in primo grado, ha disapplicato la recidiva con conseguente rideterminazione della pena e ha confermato per il resto la condanna per tre episodi di furto aggravato.; Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M