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Ordinanza — n. 20070/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's criminal liability reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20070/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments merely repeated those already rejected at the appellate level without providing specific critique. The appellant challenged the criminal liability for forgery and recidiva, but the court found the lower court's reasoning logically sound and legally correct regarding the exclusion of gross negligence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 497 bis comma 1 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded because they consist only of a pedissequa repetition of arguments already disallowed at the appellate level, failing to perform the typical function of a specific and argumentative critique against the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of rejected grounds criminal liability reasoning forgery gross negligence procedural costs Cassation Court inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 497 bis comma 1 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 497 bis comma 1 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

posto da: NICOLIC VANESA (CUI 04X1AVD) nato il 28/11/2000 avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 3523/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Vanesa Nicolic ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 497 bis comma 1 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è manifestamente infondato in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Che, invero, la Corte territoriale ha fornito motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputata, evidenziando, con argomentazioni immuni da vizi logici, l'esclusione della configurabilità del falso grossolano (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Che tale motivo di ricorso è aspecifico nella misura in cui pare non avvedersi che il ragionamento della Corte distrettuale è logicamente legato al seguente schema: se degli operatori specializzati hanno addirittura avuto la necessità di sottoporre il documento a controlli particolari, a fortiori una persona di comune competenza e discernimento non avrebbe potuto cogliere la falsità del documento, quindi il falso non era grossolano.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata — è manifestamente infondato poiché la motivazione della Corte di appello sul punto è completa e aderente agli insegnamenti di questa Corte, anche a Sezioni Unite. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara ina P.Q.M