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Ordinanza — n. 20061/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as settlement on penalty cannot be revoked unilaterally by one party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20061/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the settlement agreement reached on the applicable penalty cannot be revoked unilaterally by one party. Daniel Peri challenged a Trieste court decision based on new requests to modify the agreed penalty terms. The court ruled that once the agreement is finalized under the relevant code, it remains binding unless both parties jointly revise it.

Regesto Legislator

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Art. 444 e ss cod. proc. pen.; Once a settlement on the penalty is reached, it cannot be revoked unilaterally by one party, and new requests for modification are inadmissible unless based on a joint revision of the original agreement.

Parole chiave

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criminal settlement agreement unilateral revocation penalty modification inadmissible appeal joint revision requirement modifica della sentenza revisione del trattato modifica di misure cautelari

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e ss cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
25102 del 2021, rv 281492); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
25102 del 2021, rv 281492); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezione 4, n. 25102 del 2021, rv 281492
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Testo completo

posto da: PERI DANIEL nato a TRIESTE il 17/03/1981 avverso la sentenza del 05/02/2025 del TRIBUNALE di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniel Peri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato atteso che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena da applicare ai sensi degli artt. 444 e ss cod. proc. pen., lo stesso non può essere più revocato per iniziativa di una delle parti, la quale intenda proporne uno nuovo, si che deve ritenersi legittimamente resa la decisione sul patto senza considerare le istanze di modifica dello stesso che non riposino su una nuova e congiunta revisione dell'accordo originario ( in termini ex multis Sezione 4, n. 25102 del 2021, rv 281492); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M