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Ordinanza — n. 20060/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20060/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20060/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: LONGO ANNA nato a PARTINICO il 28/01/1965 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; /letto il ricorso proposto nell'interesse di Longo Anna avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura proposta, riguardante il beneficio della non menzione, replica profili di criticità già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, coerenti alla situazione in fatto emersa e immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20060/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: LONGO ANNA nato a PARTINICO il 28/01/1965 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; /letto il ricorso proposto nell'interesse di Longo Anna avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura proposta, riguardante il beneficio della non menzione, replica profili di criticità già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, coerenti alla situazione in fatto emersa e immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M