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Ordinanza — n. 20058/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to incomplete factual reconstruction and unchallenged subjective elements of resistance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20058/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it relied on an incomplete factual reconstruction that ignored the appellant's violent conduct during the search. The appellant argued for the inapplicability of Article 393-bis of the Penal Code, but failed to provide specific arguments to counter the established facts. Consequently, the court ruled that the appeal's focus on subjective resistance elements rendered it procedurally invalid under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contests the judgment of responsibility based on an incomplete factual reconstruction that disregards the appellant's violent conduct, thereby failing to challenge the subjective elements of the crime.

Parole chiave

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inadmissible appeal resistance crime subjective elements incomplete factual reconstruction Article 393-bis Article 616 procedure violent conduct permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: CASAGRANDE PAOLA nato a ANCONA il 12/04/1975 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di Paola Casagrande avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propone profili di censura diretti a contestare il giudizio di responsabilità anche sotto il versante dell'elemento soggettivo della resistenza contestata muovendo da una ricostruzione incompleta del fatto, trascurando in particolare le condotte fisicamente e verbalmente violente della ricorrente rese in opposizione alla perquisizione realizzata dagli operanti, destinati a conclamare senza incertezze i costituti tipici del reato in contestazione, vieppiù alla luce della ritenuta inapplicabilità alla specie dell'ad 393 bis cp con argomentazione non contrastata con specificità dall'impugnazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M