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Ordinanza — n. 20057/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because lower court corrected errors in remand trial without legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20057/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible against a second-instance judgment. The lower court, acting in remand proceedings, corrected defects identified in the rescinded first-instance decision without committing legal errors or logical inconsistencies. Consequently, the appellate court found no grounds to overturn the final ruling on attempted extortion.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the court of remand, without legal error, corrects defects in the rescinded judgment and renders a coherent decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility remand proceedings correction rescinded judgment defects attempted extortion case no legal error found reiterazione di reati penali impugnabilità della decisione di rinvio impedimenti all'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

ZO nato a NAPOLI il 03/01/2002 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Pagliaro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la Corte del merito, giudicando in sede di rinvio, ha colmato i vizi rilevati dalla sentenza rescindente e, senza incorrere in erronee interpretazioni in punto di diritto e manifeste in congruenze logiche né in una travisata lettura del dato probatorio acquisito, ha ritenuto coerentemente e correttamente non assorbita nei fatti di cui al capo A), la tentata estorsione descritta al capo b) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.MIhral /i U2026 Funti rio Giudiziario Atm la De Santh