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Ordinanza — n. 20054/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20054/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the raised arguments merely reproduced criticisms already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The defense argued for necessity to avoid liability for the crime of evision, but the higher court found these points legally sound and factually consistent with established evidence. Consequently, the court ruled that no new grounds existed under the law of legality to warrant a review at the stage of jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of arguments already examined and rejected by the court of first instance or appeal with legally correct reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments stage of legality merits already decided necessity defense inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento motivo rilevante d'asilo stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
131.-bis % il riconoscimento delle generiche, nel determinare la pena irrogata e nel rendere il negativo giudizio prognostico ritenuto ostativo alla pena sostitutiva chiesta nell'interesse dell'imputato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
131.-bis % il riconoscimento delle generiche, nel determinare la pena irrogata e nel rendere il negativo giudizio prognostico ritenuto ostativo alla pena sostitutiva chiesta nell'interesse dell'imputato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

TA nato a NAPOLI il 22/02/1980 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Assunta Carmosino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rispetto alla ritenuta sussistenza dello stato di necessità rimarcato dalla difesa per escludere la responsabilità dal reato di evisione ascritto alla ricorrente, nel negare l'applicabilità dell'art. 131.-bis % il riconoscimento delle generiche, nel determinare la pena irrogata e nel rendere il negativo giudizio prognostico ritenuto ostativo alla pena sostitutiva chiesta nell'interesse dell'imputato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M