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Ordinanza — n. 20053/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because merits arguments were already fully examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20053/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the seven grounds raised were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The defense argued against the conviction on various points, including lack of intent and recidivism, but the higher court found these arguments legally correct and consistent with the lower court's findings. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, as the merits had been adequately adjudicated.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of issues already fully examined and rejected by the court of first instance or appeal with legally correct arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive grounds merits already examined Court of Cassation Article 616 procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

to a CATANZARO il 25/02/1971 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Cosimo Ienco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i sette motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritualità della citazione in appello anche con riguardo al relativo termine a comparire i al profilo inerente alla /mancata comunicazione delle conclusioni del PG, al riscontro dei costituti tipici dell'evasione contestata, anche con riguardo ai denunziati profili di inoffensività della condotta e del dolo sotteso al reato in contestazione, alla ritenuta non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'alt 131-bis, al diniego delle generiche, alla recidiva contestata, alla misura della pena irrogata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M