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Ordinanza — n. 20036/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded complaints regarding sentencing increase continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20036/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complained-about issues were manifestly unfounded. The appellant challenged the appellate court's reasoning regarding the continuity of a sentencing increase applied to a specific offense. The court found the lower court's decision sufficiently motivated and non-censurable given the limited scope of the review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when the complained-about grounds are manifestly unfounded and the lower court's decision is sufficiently motivated and non-censurable.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded sentencing continuity appellate review non-censurable decision reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

da: D'AGATE NICOLA nato a BIANCAVILLA il 15/08/1989 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; -r,letto il ricorso proposto nell'interesse di D'Agate Nicola avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate, afferenti al percorso giustificativo tracciato dalla Corte del merito in sede di rinvio avuto riguardo alla misura dell'aumento apportato per il fatto giudicato esternamente e ritenuto in continuazione, sono manifestamente infondate, atteso che la sentenza impugnata, avuto riguardo al limitato oggetto di giudizio devolutole, anche in considerazione della pena in aumento comminata, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede il rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M