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Ordinanza — n. 20028/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20028/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the raised grounds merely reproduced arguments already examined and rejected by the appellate court. The appellant, Massimo Lasco, challenged the non-conference of specific mitigating circumstances and a non-punishment cause, but these were legally soundly addressed during the merits phase. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure for lacking novelty.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance or appeal with legally correct reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive grounds rejection merits arguments review Article 616 criminal procedure non-punishment cause censura costituzionale esame delle censure formali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

ato a CASERTA il 18/03/1990 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; .— rletto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Lasco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla ritenuta non conferenza dei rilievi difensivi diretti a rivendicare la applicabilità del disposto di cui all'ad 49 cp, sia in relazione alla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'ad 131Abis cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.MifÌQ Mitti De Saio