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Ordinanza — n. 20026/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to sufficient and non-illogical reasoning in the lower court's sentencing decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20026/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giovanni Calì's appeal against the Catania Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The lower court had convicted Calì and applied recidivism while denying generic aggravating circumstances, which Calì contested. The Supreme Court ruled the appeal manifestly unfounded because the lower court's reasoning was sufficient, logical, and adequately addressed the defense's arguments, rendering the judgment unchallengeable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the contested judgment is supported by sufficient and non-illogical reasoning and an adequate examination of the defense's arguments, making it unchallengeable in this instance.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Recidivism Application Sentencing Reasoning Manifestly Unfounded Cassazione Decision Generic Aggravating Circumstances recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: CALI' GIOVANNI nato a CATANIA il 05/10/1989 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA•letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Calì avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le cesure prospettate afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla contestata applicabilità della recidiva e al diniego delle generiche sono manifestamente infondate perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede ' rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M