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Ordinanza — n. 20019/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for non-justifiable reasons and irrelevant prescription argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20019/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first two grounds were merely repetitive of issues already correctly decided by the lower court. The third ground regarding the prescription of the offense was deemed irrelevant to the proceedings. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be based on non-justifiable reasons or relevant new facts; grounds merely reproducing merits already decided or irrelevant to the case are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-justifiable reasons repetitive grounds prescription of offense Court of Cassation merits already decided irrelevant argument motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: MUSABAUDEEN KAZEM nato il 01/07/1975 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Musabaudeen Kazem avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i primi due motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'ari 336Ascritto al ricorrente e alla valutazione resa nel negare le generiche, mentre il terzo motivo, diretto a rimarcare la sopravvenuta estinzione per prescrizione del fatto dopo la sentenza, è marcatamente inconferente, alla luce della inammissibilità della altre doglianze rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M