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Ordinanza — n. 19843/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain confiscation as arguments are inadmissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19843/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the confiscation amount and the legal characterization of drug trafficking acts, arguing insufficient evidence for the profit calculation. The court ruled that these arguments, focusing on factual re-evaluation and specific legal qualifications, fall outside the scope of admissible grounds for a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 610, co. 5 bis c.p.p.; Art. 448, co. 2-bis c.p.p.: Arguments challenging the factual basis of profit confiscation or the specific legal qualification of criminal acts are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility confiscation of illicit gains drug trafficking profit plea bargain sentencing factual re-evaluation limits beni sequestrati cessione multipla confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, co. 5 bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co.
Art. 448, co. 2-bis c.p.p.
309/1990 è inammissibile, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444 c.p.p.
Kujtim Meko ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha applicato nei suoi confronti la pena come concordata, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990
in relazione a innumerevoli reati di cui all'art. 73 d.P.R.
Art. 73, comma 7 bis d.P.R. n. 309/1990
in relazione a innumerevoli reati di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
Kujtim Meko ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha applicato nei suoi confronti la pena come concordata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
in relazione a innumerevoli reati di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
in relazione a innumerevoli reati di cui all'art. 73 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
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Testo completo

o in Albania il 10/10/1970 avverso la sentenza del 19/01/2026 del Tribunale di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Arena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Kujtim Meko ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha applicato nei suoi confronti la pena come concordata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione a innumerevoli reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, anche in continuazione con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 29 luglio 2024, irrevocabile il 16 ottobre 2024 oltre la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e la confisca, quale profitto del reato, anche per equivalente, fino alla concorrenza della somma di euro 128.220,00.

Con il primo motivo di ricorso si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. citato; con il secondo motivo si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione quanto all'art. 73, comma 7 bis d.P.R. n. 309/1990 rilevando l'erroneità delle valutazioni operate dal Tribunale di Milano atteso 1che non vi è prova in merito al numero di cessioni imputabili al Meko e che come si ricava dalla lettura delle dichiarazioni rese dagli acquirenti il numero di cessioni imputabili è inferiore a quanto si assume.

Dal che discende che la valutazione del profitto operata dal Tribunale è errata in quanto in contrasto con le risultanze processuali e in specie dalle intercettazioni ambientali. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Rilevato che le censura di cui al primo motivo di tutti i ricorsi, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata motivazione circa il possibile inquadramento delle condotte ascritte al ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 è inammissibile, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez.

F. , n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la confisca della somma di 128.220,00 euro che il giudice del patteggiamento, con motivazione non manifestamente illogica e coerente con le emergenze acquisite, ha ritenuto costituire la metà del profitto ricavato, insieme al Enrik Molla in relazione alle almeno 3.482 distinte cessioni di sostanza stupefacente contestate con profitto non inferiore a 256.440 euro. L'argomento difensivo non è consentito in quanto versato integralmente in fatto e volto a proporre una rilettura del materiale probatorio tra cui le intercettazioni ambientali, non consentita in questa sede.

P.Q.M.

P.Q.MDEPOSfT,IN CM 29 2026