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Ordinanza — n. 19839/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain sentencing for inadmissible ground of insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19839/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on a ground not permitted in the finality stage. The defendant challenged the sentencing for a drug-related offense, arguing the court failed to recognize mitigating circumstances of predominance. The court ruled that since the sentence ratified a plea agreement, only specific statutory grounds allow review, excluding general defects in reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds, excluding general defects in reasoning or sentencing justification.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentencing inadmissible appeal drug trafficking offense mitigating circumstances finality stage review

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, trova applicazione 2il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co.
Art. 616, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Nel caso di specie il ricorrente lamenta, al di fuori dei casi consentiti, il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena proposta ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, D.P.R. n. 309/1990
in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, deducendo il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e in specie al vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti in termini di prevalenza.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione 2il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Nel caso di specie il ricorrente lamenta, al di fuori dei casi consentiti, il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena proposta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

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Testo completo

le nato a Santa Maria Capua Vetere il 06/07/1994 avverso la sentenza del 13/01/2026 del Gup del Tribunale di Napoli Nord udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Michele Simonetti ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale il Gip del Tribunale di Napoli Nord ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, deducendo il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e in specie al vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti in termini di prevalenza. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cock proc. pen. in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. . 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione 2il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Nel caso di specie il ricorrente lamenta, al di fuori dei casi consentiti, il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena proposta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e ratificata dal decidente. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M