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Ordinanza — n. 19834/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition, violating mandatory defense representation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19834/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed the petition, violating mandatory rules requiring professional defense representation. Although the defendant argued this violated constitutional rights, the court held that requiring technical representation does not limit defense faculties. Consequently, the appeal was rejected without examination of the merits, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: The requirement for defense representation by a registered lawyer in cassation appeals renders personal signing by the accused inadmissible, as this does not infringe upon defense rights.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal signing defense representation Cassation procedure mandatory lawyer

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n.
Art. 613 cod. proc. pen.
In seguito alle modifiche apportate da detta legge, in vigore dal 3 agosto 2017, all'art. 613 cod.
Legge n. 103 del 2017
come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, può essere dichiarata de plano.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Claudio Ventura ricorre avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Cagliari con la quale è stata applicata, su richiesta delle parti, la pena di anni tre e mesi sei di reclusione e 14.000 in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 613 cod. proc. pen
In seguito alle modifiche apportate da detta legge, in vigore dal 3 agosto 2017, all'art. 613 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017

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Testo completo

posto da: Ventura Claudio nato a Torino il 06/06/1972 avverso la sentenza del 14/01/2026 del Gip del Tribunale di Cagliari Udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Claudio Ventura ricorre avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Cagliari con la quale è stata applicata, su richiesta delle parti, la pena di anni tre e mesi sei di reclusione e 14.000 in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto 1.000 grammi di ketamina e ceduto sostanza dello stesso tipo. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, può essere dichiarata de plano.

In seguito alle modifiche apportate da detta legge, in vigore dal 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la sottoscrizione personale dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen. 1Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Oltre a tale rilievo di per sé assorbente il ricorso non reca l'indicazione di alcuna specifica censura. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila. P.Q.M29 026 Fuf-rz, :5~1.5