Italian Court dismisses appeal against drug conviction for marijuana and hashish possession exceeding statutory limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for possessing large quantities of marijuana and hashish. The defense argued for lighter sentencing and recognized mitigating circumstances, but the court emphasized the high purity of the drugs and evidence of an illicit distribution network. The court ruled that sentencing discretion is broad and only reviewable if arbitrary or illogical, finding the original judgment's reasoning sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/1990; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation reviews sentencing only for arbitrariness or illogical reasoning, respecting the trial judge's discretion to weigh drug quantity, purity, and evidence of distribution networks.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Damiani Giovanni nato a Palermo il 18/01/1969 avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte di appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Arena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giovanni Damiani ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo con cui è stata confermata la sentenza di condanna del Gup del Tribunale locale in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di 7,1 chilogrammi suddivisa in 14 buste del peso 6.800 grammi ciascuna e in 109 dosi del peso di circa 260 grammi nonché sostanza stupefacente del tipo hashish divisa in due parti del peso di 370,58 grammi, suddivisa in tre panetti del peso circa 100 grammi ciascuno e in 37 dosi del peso di 70 grammi circa. Rilevato che con i tre motivi di ricorso è stata dedotta violazione di legge con riferimento:
a) al trattamento sanzionatorio;
b) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
c) alla eccessività del trattamento sanzionatorio. 1E' inammissibile il primo motivo di ricorso con il quale la difesa lamenta il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte, facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ha posto l'accento non solo sulla diversità delle sostanze stupefacenti detenute ma anche sulla quantità di principio attivo contenuto nella marijuana (1.142,790 grammi di THC puro corrispondente a 45.711,68 dosi) e dell'hashish (93.678 di THC pur pari a 3,747,12 dosi medie singole) ritenuto indicativo di una operatività inserita in un circuito di distribuzione illecita potenzialmente idoneo ad alimentare un rilevantissimo bacino di assuntori oltre che ai precedenti anche specifici che denotano una persistente e non occasionale dedizione alle attività delittuose quale fonte di sostentamento.
In proposito va rammentato il principio secondo cui la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. Il sindacato di legittimità è, infatti, ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196). Del pari inammissibili il secondo e il terzo motivo con i quali si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva in quanto non attacca gli argomenti logici e congrui posti dalla Corte distrettuale. Nel primo caso la Corte ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), escludendo la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento ed anzi valorizzando il viavai di acquirenti osservato dalla p.g. nei pressi dell'abitazione del ricorrente, circostanza da cui è stata desunta l'esistenza di un fiorente mercato in cui l'imputato era riconosciuto quale punto di riferimento per l'acquisto di stupefacenti. Quanto alla recidiva la maggiore pericolosità del reo si desume dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, che ha evidenziato la gravità della condotta tenuta e la negativa personalità dell'imputato, i precedenti specifici che hanno fatto seguito ad altre condanne per reati contro il patrimonio e di altro genere, perseverando nella commissione di fatti illeciti nonostante i vari venefici di cui nel tempo ha goduto.
Da ciò si è desunto un maggiore indice di pericolosità e una ancor più accresciuta capacità a delinquere. 2Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammis P.Q.M