Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal or factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and failed to identify specific argumentative flaws in the lower court's decision. Gerlando Volpe challenged a conviction for offenses under Articles 186 and 187 of Legislative Decree 285/1992, but his arguments merely lamented the omission of an alternative thesis without citing precise legal or factual deficiencies. The court rejected the appeal citing established precedent that such vague complaints do not meet the standard for a legitimate cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the exact argumentative errors or factual data in the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato ad Agrigento il 17/12/1983 avverso la sentenza del 16/12/2025 della Corte di appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gerlando Volpe ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo con cui è stata confermata la pronuncia. del Tribunale di Agrigento con la quale era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 186, comma 7 e 187, comma 8 d.lgs. n. 285/1992. Rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione è inammissibile, poiché prospetta deduzioni generiche, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati e non indica le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive.
Esso non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su argomentazioni del tutto aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata 1avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). E' principio costante quello secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inam P.Q.M