Ordinanza — n. 19829/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnato a Montesilvano il 14/06/1971 avverso il decreto del 19/09/2025 del Gip del Tribunale di Pescara Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Arena; Con provvedimento del 19 settembre 2025, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, è stata revocata l'ammissione al patrocinio disposta in favore di Sandro Taricani. Avverso detto provvedimento è stata proposta opposizione, convertita in ricorso per cassazione e trasmessa a questo Ufficio. È necessario premettere che il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è reclamabile a norma dell'art. 99 del d.P.R. 115/2002 davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualunque altro giudice (Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19829/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, Sentenza n. 44189 del 28/09/2012, PMT Bagarella, Rv. 253644); mentre non è esperibile il ricorso per cassazione (Sez. 4, Ordinanza n. 47812 del 08/10/2019, Bosco, Rv. 277558; Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep.2022, Picariello, Rv. 1282573). A tale regola sfuggono casi come quello in esame in cui la revoca sia avvenuta, come nel caso in esame, su richiesta dell'Ufficio Finanziario per i quali, l'art. 113 DPR 115/2022 prevede il ricorso diretto per Cassazione. Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile. L'avv. Natascia Massaro, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritta nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. e a nulla rileva che l'opposizione sia stata convertita in ricorso.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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nato a Montesilvano il 14/06/1971 avverso il decreto del 19/09/2025 del Gip del Tribunale di Pescara Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Arena;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento del 19 settembre 2025, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, è stata revocata l'ammissione al patrocinio disposta in favore di Sandro Taricani. Avverso detto provvedimento è stata proposta opposizione, convertita in ricorso per cassazione e trasmessa a questo Ufficio. È necessario premettere che il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è reclamabile a norma dell'art. 99 del d.P.R. 115/2002 davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualunque altro giudice (Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851;
Sez. 4, Sentenza n. 44189 del 28/09/2012, PMT Bagarella, Rv. 253644); mentre non è esperibile il ricorso per cassazione (Sez. 4, Ordinanza n. 47812 del 08/10/2019, Bosco, Rv. 277558; Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep.2022, Picariello, Rv. 1282573). A tale regola sfuggono casi come quello in esame in cui la revoca sia avvenuta, come nel caso in esame, su richiesta dell'Ufficio Finanziario per i quali, l'art. 113 DPR 115/2022 prevede il ricorso diretto per Cassazione. Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile. L'avv. Natascia Massaro, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritta nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. e a nulla rileva che l'opposizione sia stata convertita in ricorso.
E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
Rilevato che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, avuto riguardo alle peculiarità dell'apprezzamento della fattispecie, della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M