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Ordinanza — n. 19828/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for failure to properly analyze appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19828/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the application of criminal law and sentencing. The appellant argued for acquittal and lighter punishment but failed to adequately engage with the appellate court's detailed reasoning on subjective intent and recidivism. The court ruled that the lower courts correctly applied legal principles and exercised their discretionary power in assessing mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 5 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 95 d.P.R. n. 115/2002; Art. 76 d.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the grievances are merely repetitive of arguments already properly examined and dismissed by the court of first instance without a critical analysis of the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal failure to analyze reasoning subjective intent recidivism assessment discretionary sentencing criminal liability procedural defect

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 cod. pen.
Con il ricorso, affidato a quattro motivi si deduce: l'erronea applicazione della legge penale e in particolare per la violazione dell'art. 5 cod.
Art. 133 cod. pen.
Le sentenze conformi, dopo avere passato in rassegna nel corpo della motivazione, gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., evidentemente considerati preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essi riservato (cfr.
Art. 95 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
Francesco Cirlincione ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trapani che l'aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
Art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002
È utile inoltre ricordare che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez.
art. 133 cod. pen
Le sentenze conformi, dopo avere passato in rassegna nel corpo della motivazione, gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., evidentemente considerati preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essi riservato (cfr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019
95 DPR 115/2002 è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019 Rv.
Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017
Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv.
Sez. 4, n. 44121 del 2012
115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv.
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010
Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014
247838; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.

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Testo completo

ncesco nato a Erice il 14/01/1986 avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte di appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Francesco Cirlincione ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trapani che l'aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002. Con il ricorso, affidato a quattro motivi si deduce: l'erronea applicazione della legge penale e in particolare per la violazione dell'art. 5 cod. pen; il vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione dell'imputato e in specie alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo; il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva e alla determinazione della pena e da, ultimo, il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1Il ricorso é inammissibile.

Ed invero le censure sono riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non é scandita dalla necessaria analisi e critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, da pag. 3 a pag. 6, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002 è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019 Rv. 277129 - 01;

Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01). È utile inoltre ricordare che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643). Pertanto, non è manifestamente illogica l'argomentazione secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto essere a conoscenza dei redditi percepiti dalla moglie in relazione alle attività lavorative da costei svolte.

La Corte territoriale ha, inoltre, assolto in misura congrua e pertinente l'onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). Ha, poi, apportato una riduzione del trattamento sanzionatorio che comunque è stato determinato muovendo dal minimo edittale per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. cit., sul quale è stato apportato l'aumento per la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale e ridotto l'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 95 cit. in misura assai contenuta.

Del pari inammissibile il motivo con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le sentenze conformi, dopo avere passato in rassegna nel corpo della motivazione, gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., evidentemente considerati preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essi riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01 che in motivazione ha ritenuto sufficiente ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti 2generiche, il richiamo ai precedenti penali) ed escluso la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M