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Ordinanza — n. 19826/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of specific sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19826/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Giovanni Sacco's appeal against his conviction for drug trafficking and possession. The appellant argued for generic mitigating circumstances and detailed sentencing calculations, but the court ruled that such arguments are inadmissible when the penalty closely aligns with the statutory minimum. Consequently, the lower court's decision confirming the conviction and sentence was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 162-bis c.p.; Art. 133 c.p.: When a sentence is near the statutory minimum, general references to sentencing criteria suffice for motivation; specific justification is only required when the penalty significantly exceeds the minimum.

Parole chiave

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drug trafficking conviction sentencing motivation statutory minimum penalty continuing offense Italian Criminal Code procedural appeal dismissal discretionary sentencing

Disposizioni normative citate

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Art. 81, 73 commi 1 e 4, d.P.R. n 309/1990
comma 5 dell'art. 73 cit.
n 309/1990 riqualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 cit., per avere ceduto più dosi di sostanza stupefacente e avere detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana già suddivisa in dosi.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
162-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
art. 162-bis c.p.
In proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 162-bis, disposta con il d.l.
art. 133 cod. pen.
Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 81 cod. pen.
art. 132 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv.
Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018
anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv.
Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo
pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv.
Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, Curcillo
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato
(Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv.

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Testo completo

nato a Palermo il 29/07/1999 avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte di appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale locale, nei confronti di Giovanni Sacco, in relazione (nell'ambito di due procedimenti riuniti) ai reati di cui agli artt. 81, 73 commi 1 e 4, d.P.R. n 309/1990 riqualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 cit., per avere ceduto più dosi di sostanza stupefacente e avere detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana già suddivisa in dosi. L'imputato ricorre avverso tale sentenza lamentando, con due motivi, il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata specificazione della pena base e dei singoli aumenti per la continuazione.

In proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 162-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01;

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). Del pari inammissibile le doglianze afferenti alla determinazione della pena e all'aumento apportato per effetto della continuazione. In proposito occorre rammentare il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazione richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Detta pronuncia, in motivazione, ha ricordato come «ciò posto va tuttavia chiarito che l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi». Si tratta di un principio che emerge chiaramente dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni contenenti il trattamento sanzionatorio. Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

«deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale» (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il Giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189;

Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497). Si è precisato che, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui 2aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005). La Corte territoriale, accogliendo la richiesta di riconoscere tra i reati in contestazione la continuazione, ha rideterminato la pena per il reato più grave di cui al capo a) al di sotto della cornice edittale della pena prevista per il reato ritenuto più grave e ha apportato un aumento contenuto di un mese e giorni quindici e 300 euro per il reato di resistenza contestato al capo b).

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

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